(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 15 aprile 2020). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (ETP); Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente Tutela Pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPl); Visto in particolare l'articolo 19, che stabilisce che il Piano di gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge regionale 42/2017; Visto l'articolo 49, delle norme transitorie della legge regionale 42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalita' della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare: a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse; b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21; Visto inoltre il comma 3, del medesimo articolo 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; Visto l'articolo 28, che disciplina l'autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti e in particolare: - il comma 1, il quale dispone che la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprieta' privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte di ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta; - il comma 4, il quale dispone che il regolamento individua i criteri e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1; Visto l'articolo 30, che disciplina la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28 comma 1; Visto l'articolo 48, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico; Visti in particolare. - il comma 1, lettera c), dell'articolo 48, che stabilisce che con regolamento regionale e' disciplinata l'autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'art. 28; - il comma 1 lettera d), dell'articolo 48, che stabilisce che con regolamento regionale e' disciplinata la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30; Preso atto che il Piano di gestione ittica non e' ancora stato adottato dall'Ente Tutela Patrimonio lttico; Preso atto che nelle more della adozione del Piano di gestione sopra citato, sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1836; Richiamato il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico espresso nella seduta del 21 dicembre 2018; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 482; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante "Criteri e modalita' per il rilascio, il rinnovo, il subentro, la revoca dell'autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti e della concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura nel caso di laghetto alimentato da acque sorgive, ai sensi degli articoli 28, 30 e 48, comma 1, lett. c) e d) della L. R. 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)"» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA