(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 15 aprile 2020). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 12  maggio  1971,  n.  19  (Norme  per  la
protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca  nelle
acque interne del Friuli  -  Venezia  Giulia),  istitutiva  dell'Ente
Tutela Pesca (ETP); 
  Vista la legge regionale 1°  dicembre  2017,  n.  42  (Disposizioni
regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque  interne)
che ha riformato l'Ente Tutela Pesca (ETP)  modificandone  anche  gli
organi e la denominazione ora Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPl); 
  Visto in particolare l'articolo 19, che stabilisce che il Piano  di
gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche
regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne  e
costituisce il quadro di riferimento  per  la  predisposizione  degli
atti di applicazione della legge regionale 42/2017; 
  Visto l'articolo 49, delle norme transitorie della legge  regionale
42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione  del  Piano
di gestione ittica di cui  all'articolo  19,  al  fine  di  agevolare
l'avvio della gestione unitaria delle  risorse  ittiche  delle  acque
interne secondo i principi e le finalita' della presente legge,  sono
emanate Linee guida per la gestione della fauna  ittica  nelle  acque
interne in cui sono definiti in particolare: 
  a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e  la  tutela
della specie di particolare interesse; 
  b)  i  criteri  per  la  suddivisione,  in  via  transitoria,   del
territorio regionale nei bacini di gestione  e  nei  settori  di  cui
all'articolo 21; 
  Visto inoltre il comma 3, del medesimo articolo 49, che dispone che
nelle  more  dell'approvazione  del  Piano  di  gestione  ittica   il
regolamento e il  programma  delle  immissioni  sono  predisposti  in
conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; 
  Visto  l'articolo  28,  che  disciplina  l'autorizzazione  per   la
gestione della pesca sportiva nei laghetti e in particolare: 
  - il comma 1, il quale dispone che la gestione privata della  pesca
sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprieta' privata
o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici  e'  subordinata  al
rilascio di  autorizzazione  da  parte  di  ETPI  ai  titolari  o  ai
conduttori che ne fanno richiesta; 
  - il comma 4, il quale  dispone  che  il  regolamento  individua  i
criteri e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, il subentro e  la
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1; 
  Visto  l'articolo  30,  che  disciplina  la  concessione  di  acque
pubbliche per gli impianti di piscicoltura che  siano  alimentati  da
acque sorgive ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28
comma 1; 
  Visto l'articolo 48, che dispone che con regolamento regionale sono
disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal piano di
gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere  del  Comitato
ittico; 
  Visti in particolare. 
  - il comma 1, lettera c), dell'articolo 48, che stabilisce che  con
regolamento  regionale  e'  disciplinata  l'autorizzazione   per   la
gestione della pesca sportiva nei laghetti in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 28; 
  - il comma 1 lettera d), dell'articolo 48, che stabilisce  che  con
regolamento  regionale  e'  disciplinata  la  concessione  di   acque
pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 30; 
  Preso atto che il Piano di gestione  ittica  non  e'  ancora  stato
adottato dall'Ente Tutela Patrimonio lttico; 
  Preso atto che nelle more della  adozione  del  Piano  di  gestione
sopra citato, sono state approvate le Linee  guida  per  la  gestione
della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta  regionale
25 ottobre 2019, n. 1836; 
  Richiamato il  parere  favorevole  del  Comitato  ittico  dell'Ente
Tutela Patrimonio Ittico espresso nella seduta del 21 dicembre 2018; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020,  n.
482; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante "Criteri e modalita'  per  il
rilascio, il rinnovo, il subentro, la revoca dell'autorizzazione  per
la gestione della pesca sportiva nei laghetti e della concessione  di
acque  pubbliche  a  scopo  di  piscicoltura  nel  caso  di  laghetto
alimentato da acque sorgive, ai sensi degli articoli  28,  30  e  48,
comma 1,  lett.  c)  e  d)  della  L.  R. 1°  dicembre  2017,  n.  42
(Disposizioni regionali per la gestione delle risorse  ittiche  nelle
acque interne)"» nel testo allegato che costituisce parte  integrante
e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA